1. La regola del riporto quadriennale (Art. 68 co. 5 TUIR)
Se nel corso dell'anno 2025 hai realizzato una perdita complessiva netta di 3.000 € (ad esempio chiudendo operazioni in rosso), questa perdita non va persa.
Dichiarandola nel Quadro RT della dichiarazione dei redditi, ottieni un credito fiscale utilizzabile fino al 31 dicembre 2029. Se nel 2026 o 2027 realizzerai 3.000 € di guadagni, non pagherai alcun 26% di imposta, risparmiando ben 780 € netti.
2. L'assurda asimmetria tra Redditi di Capitale e Redditi Diversi
Uno dei trabocchetti più insidiosi della normativa italiana è la distinzione tra:
• **Redditi di capitale** (Art. 44 TUIR): dividendi, cedole e proventi periodici. Vengono sempre tassati al 26% e non possono MAI essere abbattuti da minusvalenze pregresse.
• **Redditi diversi di natura finanziaria** (Art. 67 TUIR): plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a pronti o a termine di azioni, quote, valute e derivati. Solo questi confluiscono nello zainetto fiscale.